Art. 34.
(Stanziamenti).

      1. In sede di legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati, per il triennio successivo, alle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale.
      2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico alla cooperazione allo sviluppo devono essere deliberati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

 

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      3. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione, la sistemazione logistica e il funzionamento della Direzione generale stessa e del Comitato direzionale, provvedendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo; per l'indennità di lavoro straordinario del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla stessa Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione del personale di cui all'articolo 8, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo.